PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. In applicazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione e in ottemperanza alla risoluzione sui linguaggi gestuali per i sordi del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, la lingua dei segni italiana (LIS) è riconosciuta come lingua della comunità dei sordi, con la previsione delle competenze, provvidenze e tutele conseguenti a tale riconoscimento.
      2. Con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, le relative norme di attuazione.